La prova del trasferimento fisico della merce nelle cessioni intracomunitarie può essere fornita nella sostanza con qualsiasi mezzo anche diverso da quelli indicati nell’art. 45-bis Reg. UE 282/2011.
Nelle cessioni intracomunitarie, ai sensi degli artt. 41 D.L. 331/1993 e 138 Dir. 2006/112/CE, il trasferimento fisico dei beni in altro Stato membro è condizione necessaria ai fini della non imponibilità Iva e deve essere provato dal cedente, eventualmente utilizzando gli elementi indicati nell’art. 45-bis Reg. 282/2011 oppure qualsiasi altro mezzo sostanzialmente atto allo scopo.La Corte di Giustizia Europea è stata investita della causa C-639/24, FLO VENEER verso il Ministero delle Finanze croato, e le conclusioni sono state pubblicate il 13.11.2025.La FLO VENEER è una società commerciale con sede in Croazia che vende tronchi di quercia. Tale società è stata oggetto di una verifica fiscale nel corso della quale è stato constatato che aveva emesso fatture relative alla cessione di tronchi di quercia a un acquirente in Slovenia nel 2020.La società aveva prodotto dichiarazioni scritte dell’acquirente, come quelle previste all’art. 45-bis, par. 1, lett. b), p. i) Reg UE 282/2011, nonché fatture, attestazioni di spedizione dei beni e lettere di vettura (CMR).Il Ministero sosteneva però che le condizioni previste dall’art. 45-bis non fossero pienamente soddisfatte.L’art. 138, Dir. 2006/112/CE dispone che gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio, ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto...