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Estero 06 Marzo 2026

Prova di consegna con trasporto a cura del cliente UE

Decorrenza del termine di 90 giorni previsto per le operazioni intra-UE con trasporto curato dal cliente, in presenza di contratti complessi con fatturazione a SAL.

Con la risposta all’interpello 4.03.2026, n. 65 l’Agenzia delle Entrate torna su una delle principali novità introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio tributario in materia Iva: l’obbligo di dimostrare l’effettivo arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna, con riferimento alle cessioni intracomunitarie non imponibili con trasporto a cura del cliente UE.La disciplina trae origine dalle modifiche recate dall’art. 2, c. 1, lett. e) D.Lgs. 14.06.2024, n. 87, che ha integrato l’art. 7 D.Lgs. 471/1997. È prevista una specifica fattispecie sanzionatoria collegata alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993, nelle ipotesi in cui il trasporto o la spedizione dei beni siano curati dal cessionario o da terzi per suo conto; la norma è stata introdotta per “coerenza” con quanto già previsto, con riguardo alle esportazioni (art. 7, c. 1 D.Lgs. 471/1997).Nel caso prospettato, la società istante è impegnata nella realizzazione di generatori destinati a un cliente stabilito in un altro Stato membro. Il progetto ha una durata pluriennale: il completamento delle prime 2 serie di generatori è previsto nel 2027, mentre le restanti forniture saranno ultimate nel 2028.Considerata la complessità dell’opera, il contratto prevede pagamenti progressivi collegati al raggiungimento di specifiche fasi di avanzamento del progetto (milestone); a ciascun...

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