Si è da poco chiusa la prima finestra temporale utile per inviare il modello telematico UG61A <<Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali>> relativo al consuntivo del primo periodo di applicazione del provvedimento e al preventivo per il periodo successivo.
Ci riferiamo al credito di imposta, previsto con l'art. 57-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, relativo agli investimenti pubblicitari su stampa quotidiana e periodica anche online e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Uno dei dubbi ricorrenti degli operatori riguarda gli investimenti realizzati nel primo periodo di attività e in particolare, la misurazione dell'incremento nel primo anno di attività.
In diverse precedenti agevolazioni fiscali, come nel caso del bonus investimenti (art. 18 D.L. 91/2014), il criterio seguito per gli investimenti realizzati nel primo anno di attività è stato quello di assumere il valore di riferimento pari a zero. In tal modo veniva fortemente premiata l'attività, anche avviata ex novo, delle start-up.
Si tratta di un metodo di calcolo già utilizzato in passato per altri incentivi, tra cui il cosiddetto "bonus investimenti" che riguardava gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 25.06.2014 al 30.06.2015 (art. 18 D.L. 91/2014 e circolare 5/E/2015). Identico criterio è stato dettato per...