L’emergenza sanitaria ha determinato un incremento rilevantissimo dell’attività di pulizia e sanificazione, creando problemi interpretativi sul trattamento fiscale ai fini Iva, finalmente risolti con l’interpello 15.10.2022, n. 502.
L’art. 1, c. 453 L. 30.12.2020, n. 178, dispone, in deroga al n. 114), tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti ai fini Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell’art. 19, c. 1 DPR 633/1972. Tale regime si applica fino al 31.12.2022.
In sostanza, è stata recepita la Direttiva UE 7.12.2020 (anche “Direttiva Covid”), che ha modificato la Direttiva del Consiglio 28.11.2006, n. 2006/112/CE (di seguito “Direttiva Iva”), introducendo l’art. 129-bis, che concede agli Stati membri la possibilità di adottare, seppure in via temporanea, misure quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero per la fornitura di: dispositivi medico-diagnostici in vitro Covid-19; vaccini; servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.
Ciò premesso, per quanto concerne le prestazioni di servizi afferenti ai vaccini, le norme di riferimento e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (principio di diritto 12/2021, interpelli 541/2021, 548/2021 e 81/2022) mettono in risalto la necessità di un collegamento funzionale tra i menzionati servizi e le finalità della Direttiva Covid, ossia agevolare e velocizzare la diffusione delle vaccinazioni. Nello specifico (risposta 548/2022), per alcune prestazioni di servizi relative all'allestimento e...