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IVA 19 Giugno 2026

Quadrangolazione Iva

Le transazioni comunitarie con più di 3 soggetti e unico trasferimento di beni devono essere semplificate con la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta nel Paese di partenza o di destinazione.

L’operazione commerciale con 4 partecipanti unionali richiede un’attenzione particolare per la corretta gestione fiscale nel caso in cui la merce sia trasferita direttamente dal primo cedente al cliente finale.La storica prassi dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 10.06.1998, n. 145) specifica che le transazioni in cui partecipano operatori in numero superiore a 3 e dislocati in più Stati comunitari non possono usufruire delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare, ma è necessaria un'interruzione dei rapporti mediante la nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo dei beni. Qualsiasi interpretazione diversa da quella indicata è da considerare non legittima.Nell’esempio proposto un operatore italiano (IT1) acquista un bene da soggetto d'imposta identificato in Francia (FR) e lo cede ad altro soggetto nazionale (IT2) il quale, a sua volta lo rivende a un operatore spagnolo (ES). I beni dalla Francia vengono inviati direttamente in Spagna.Nel primo rapporto (FR-IT1) IT1 non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto i beni non arrivano in Italia e non si può utilizzare l’art. 40, c. 2 perché non si può designare il cliente debitore di imposta nella cessione successiva. La transazione deve essere considerata quale operazione esclusa dal campo applicativo dell'Iva, per carenza del presupposto della territorialità, ai sensi dell'art. 7-bis D.P.R. 633/1972.Tra i 2 soggetti...

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