Secondo l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), l’emissione delle note di variazione in diminuzione dell’Iva è consentita entro il termine di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 57 D.P.R. 633/1972.
In base all’art. 26, cc. 2 e 3-bis D.P.R. 633/1972, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, ovvero in caso di mancato pagamento del corrispettivo a causa di procedure esecutive infruttuose o dell’avvio di procedure concorsuali, sorge il diritto, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alla variazione.L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 1/E/2018, ha evidenziato che le disposizioni relative alle variazioni in diminuzione devono essere coordinate con quelle inerenti all’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972. Pertanto, fatto salvo il termine di un anno previsto espressamente dal legislatore in caso di sopravvenuto accordo tra le parti o errori nella fatturazione (art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972), una nota di accredito, al più tardi, può essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. La sezione di Milano dell’AIDC, con la norma di comportamento 11.09.2025, n. 231, contesta il dies ad quem ritenendo che il diritto a detrarre...