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Imposte e tasse 11 Febbraio 2019

Quale IVA per il distacco infragruppo


Il distacco del personale beneficia di uno speciale trattamento IVA. La L. 67/1988, all’art. 8, c. 35, ha sottratto il prestito e il distacco del personale al catalogo delle operazioni soggette a IVA. Queste operazioni, senza la legge citata, rientrebbero a pieno titolo tra le prestazioni di servizi assoggettate a IVA. Più tardi il concetto è stato precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una posizione ormai granitica che è considerata diritto vivente. Sulla base delle statuizioni della Corte suprema, i compensi per distacchi cessano di essere estranei all’applicazione dell’IVA qualora di ammontare superiore o inferiore al costo. Non è consentito applicare l’IVA solo alla parte di compenso che eccede il puro costo. Ancora diversa la disciplina in materia di somministrazione autorizzata di manodopera. Qui l’art. 26-bis, L. 196/1997 e l’art. 86, D.Lgs. n 276/2003 fanno sì che solo il margine dell’impresa fornitrice sia assoggettato ad IVA. In tale contesto, una società si è rivolta al giudice tributario dopo un accertamento per avere applicato l’imposta a un contratto di distacco con i requisiti della L. 67/1988. La Cassazione, con ordinanza 23.01.2018, n. 2385, rileva un possibile caso di violazione della disciplina IVA unionale e rimette la questione alla Corte di Giustizia, che adesso esaminerà la materia. In effetti, evidenzia l’ordinanza di...

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