RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 29 Agosto 2022

Quale sede effettiva in caso di esterovestizione

Nel caso di accertata doppia residenza, si contrappone la sede dell’amministrazione alla sede legale e la assimila alla "sede effettiva" di matrice civilistica.

Spesso le aziende per fronteggiare la forte competizione del settore di mercato di riferimento scelgono di aprire una filiale all'estero, allo scopo di cogliere nuove opportunità commerciali o fiscali. Siffatti trasferimenti all'estero, definiti come esterovestizione quando privi di sostanza economica e attuati con lo scopo di eludere il sistema impositivo di residenza, sono considerati meramente fittizi e integrano un abuso del diritto. L'esterovestizione, infatti, è un fenomeno di tipo elusivo caratterizzato dall'artificioso spostamento del soggetto passivo dal territorio nazionale, e quindi dalla residenza in Italia, verso un'area impositiva più conveniente di altro Stato. L'art. 73, c. 3, Tuir, stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Con la sentenza 21.06.2019, n. 16697, la Corte di Cassazione, Sez. V, ha esaminato la normativa nazionale (art. 73 Tuir) e convenzionale di riferimento,...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.