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Società 30 Ottobre 2018

Qualifica start-up, requisito del brevetto utilizzabile una sola volta


Per la qualifica di start-up innovativa il requisito del brevetto può essere utilizzato una sola volta e da un unico soggetto interessato. Per l'iscrizione della start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle Imprese, il requisito del brevetto non può essere utilizzato da tre soggetti diversi: titolare, licenziatario e sublicenziatario. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 2.10.2018, prot. 0348960, ha dettato le linee di condotta per le Camere di Commercio sull'utilizzo per un unico soggetto del requisito brevettuale, con la finalità di mettere un freno all'elusione dell'art. 25 D.L. 179/2012 per ottenere la qualifica di start-up e i relativi benefici fiscali. Dal punto di vista sostanziale, nel Codice della proprietà industriale nulla osta al riutilizzo in licenza della privativa del brevetto, ma sotto il profilo abilitativo delle start-up, questo requisito può essere speso unicamente una volta, dal titolare o dal licenziatario. I due requisiti per la qualifica di start-up e i relativi benefici - Per la qualifica di start-up innovativa, l'art. 25 D.L. 179/2012 pone i due requisiti della “privativa industriale” e delle “spese in ricerca e sviluppo” quali alternativi tra di loro e non cumulativi: pertanto ne sarebbe sufficiente uno solo, per qualificare la società come start-up innovativa. Ovviamente la compresenza dei due requisiti non è...

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