Lì per lì potrebbe anche sembrare eccessivo l’attribuire rilevanza penale (art. 10, D.Lgs. 74/2000) a una condotta consistente nell'esibizione documentale solo posticipata, rispetto alla richiesta di un organo di controllo. Potrebbe, ma in realtà non lo è. La punibilità del contribuente, ai sensi dell’art. 10, permane anche qualora il contribuente abbia inizialmente occultato la contabilità richiesta in fase di avvio di un'attività ispettiva, e opti solo successivamente di collaborare, adempiendo alla richiesta di esibizione documentale ai verificatori, prima dell'ultimazione delle attività di verifica.
A chiarire quanto enunciato è la III^ Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 6914, depositata il 14.02.2019. Con questa pronuncia i giudici, più che chiarito, hanno ribadito che l’occultamento in questione trova configurabilità (e il reato si intende consumato) già nel momento in cui non venga rispettato l’obbligo di esibizione documentale.
I giudici della Suprema Corte, in ciò, si allineano all'interpretazione secondo cui, per occultamento penalmente rilevante, si deve intendere qualsiasi sottrazione all'ispezione di documentazione contabile nel corso di un controllo dell'Amministrazione Finanziaria. Invero, la preclusione della disponibilità documentale ai verificatori rileva già sufficientemente di per...