Quando l’impianto fotovoltaico è “connesso” con l’attività agricola
La connessione fra l’attività agricola e la produzione di energia fotovoltaica è provata se è soddisfatto anche uno solo dei requisiti richiesti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E/2009.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 1.06.2022, n. 319, si è espressa in termini positivi sulla possibilità dell’installazione sul medesimo fondo da parte di un’azienda agricola di più impianti fotovoltaici da considerarsi in connessione con l’attività agricola ai fini fiscali a condizione che rispettino tutti almeno uno dei requisiti di cui alla circolare n. 32/E/2009.
Come rilevato dall’Agenzia, infatti, la citata circolare 32/E/2009 non ha indicato limiti al numero di requisiti da soddisfare per provare la connessione tra l’attività agricola e l’attività di produzione e vendita di energia da fotovoltaico e, pertanto, in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) della stessa e nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di energia secondo i criteri ivi previsti, è verificato il requisito della connessione e il relativo reddito beneficerà del correlato trattamento agevolato.
Nella determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica sarà, pertanto, applicabile al fatturato di vendita dell'energia prodotta da tutti gli impianti il coefficiente di redditività del 25%, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 423 L. 23.12.2005, n. 266.
Questo il caso oggetto del...