Ai sensi dell'art. 2394, c. 2 C.C. l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale “risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”: la nozione si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 C.C., costituita dal patrimonio della società. L'insufficienza patrimoniale rappresenta un fatto contabile che si verifica quando il patrimonio della società presenti un'eccedenza delle passività sulle attività, situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, risulti insufficiente al loro soddisfacimento.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la prescrizione dell'azione, pur quando esercitata dalla procedura, decorra dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile dai creditori come inidoneo a soddisfarli. Tale momento coincide, in via di presunzione semplice, fondata sull'id quod plerumque accidit, con la dichiarazione di fallimento e il conseguente spossessamento del debitore e presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura; ma questa presunzione non esclude tuttavia che il deficit possa manifestarsi in un momento anteriore; il relativo onere probatorio rimarrebbe però, in tal caso, a carico di chi allegasse la circostanza e fondasse su di essa un più...