Emendamento alla legge di conversione del Decreto Bollette (D.L. 17/2022) che modifica l’art. 121, c. 1, lett. a) e b), D.L.34/2020.
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Le commissioni riunite Ambiente-Attività produttive della Camera hanno approvato un emendamento alla legge di conversione del Decreto Bollette (D.L. 17/2022), che modifica l’art. 121, c. 1, lettere a) e b), D.L.34/2020. Queste le novità:
4^ cessione per banche, intermediari e assicurazioni, ma con la responsabilità solidale direttamente con il beneficiario originario dell’agevolazione: in sostanza, il committente;
proroga per la comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura, ma solo per i soggetti Ires e le partite Iva, che potranno arrivare fino al 15.10.2022. I privati, come era già previsto, dovranno chiudere entro il 29.04.2022.
In sostanza, dal 1.05.2022, alla 4^ cessione del credito saranno autorizzate banche, intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 del TUB, società appartenenti a gruppi bancari e compagnie assicurative.
Il Governo conferma l’impegno a spostare in avanti il termine del 30.06.2022, che attualmente vincola chi sta effettuando lavori di 110% su unità indipendenti e case unifamiliari a raggiungere almeno il 30% di lavori per godere del superbonus, fino al 31.12.2022.
L’ulteriore cessione consentita ai soggetti vigilati, a favore di chiunque, sia nel caso in cui il credito derivi originariamente da una cessione sia dal riconoscimento di uno sconto in fattura, si differenzia dalle altre per 2 requisiti:
è possibile...