La possibilità di emettere note di variazione in diminuzione per il recupero dell'IVA versata e mai incassata perché relativa a crediti inesigibili, è subordinata alla presenza di elementi e circostanze che attestano la irrecuperabilità del credito.
Secondo il D.P.R. 633/72, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio del 2016, una delle ipotesi da cui si evince con certezza e precisione che il credito non può essere recuperato, si verifica quando il soggetto creditore ha intrapreso azioni esecutive individuali e queste si sono rivelate infruttuose. Per individuare il momento in cui è possibile procedere all'emissione di una nota di variazione, occorre allora stabilire quando un'azione esecutiva individuale può considerarsi infruttuosa; a tale proposito Il decreto IVA contempla tre casistiche. Una prima ipotesi fa riferimento al pignoramento presso terzi, ritenuto infruttuoso quando dal verbale dell'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non ci sono beni o crediti da sottoporre a esecuzione. In un secondo caso, quello del pignoramento di beni mobili, l'infruttuosità sussiste quando, sempre dal verbale dell'ufficiale giudiziario, emerge l'assoluta mancanza di beni da pignorare oppure l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore oppure ancora l'impossibilità di procedere in quanto il debitore è irreperibile. La terza ipotesi di...