Dal Ministero del Lavoro (nota 1082/2020) i chiarimenti per una serie di aspetti relativi alla composizione di ODV e APS e sulla partecipazione di soggetti "commerciali" all'interno degli enti del Terzo settore.
Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arriva un'apertura pressoché totale per le imprese rispetto alla partecipazione diretta (anche in posizione di controllo) alla base associativa di enti qualificati come ETS. In base alla nota 5.02.2020, n. 1082, infatti, la possibilità che un soggetto "profit" abbia una partecipazione nell'ETS, basata sull’applicazione del D.Lgs 117/2017, deve essere considerata come un contesto totalmente differente da quello dell’impresa sociale, per la cui costituzione è la norma stessa (art. 4, c. 3, D.Lgs. 112/2017) a prevedere l’esclusione dalla compagine associativa di soggetti mossi dallo scopo di lucro tipico del mondo imprenditoriale.
In risposta al Forum del Terzo Settore e alla Regione Piemonte, il Ministero conferma per le imprese e gli enti commerciali la possibilità di partecipazione a ETS diversi dalle imprese sociali, salvo diverse disposizioni di legge o statutarie dell’ente. In particolare, la nota precisa testualmente che “in assenza di previsioni specifiche relative a particolari tipologie di enti", le imprese possono "costituire o partecipare successivamente alla base associativa degli ETS nonché detenerne il controllo, sia in forma singola (da parte di una unica impresa) che in forma congiunta tra due o più di esse".
Quanto al rispetto della finalità di interesse generale rivestito dagli ETS, a maggior...