Altre imposte indirette e altri tributi
13 Agosto 2026
Quote societarie detenute da un trust
L’art. 3, c. 4-ter D. Lgs. 346/1990 prevede in via generale l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, nel rispetto di precise condizioni, dei trasferimenti di quote societarie in favore degli eredi.
L’utilizzo del trust in ambito societario costituisce uno strumento interessante per l’intestazione delle quote societarie ai fini del successivo passaggio generazionale. Lo strumento è particolarmente vantaggioso in quanto il legislatore prevede interessanti agevolazioni per favorire proprio la continuità di società a carattere familiare e, se utilizzato correttamente, costituisce uno strumento di tutela del patrimonio.Dal punto di vista normativo, è interessante soffermarsi sul tenore dell’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 (TUS), il quale, in tema di imposta sulle successioni e donazioni, prevede la totale esenzione dei trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende, quote sociali o azioni. In caso di quote sociali (così come in caso di aziende o rami di esse) di soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1) c.c. o integrato un controllo esistente. In caso di quote sociali, il beneficio si applica all’ulteriore condizione che i beneficiari mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore ai 5 anni. Esemplificando, possiamo ipotizzare una società di capitali in cui il padre ha trasferito le proprie partecipazioni di controllo a un trust, di cui egli è il disponente e ha indicato come beneficiari il coniuge e i figli. In questo caso, alla scadenza del trust, le quote saranno...