Quoziente familiare per superbonus 90%: simulazioni
Il nuovo requisito introdotto dall’art. 9, D.L. 176/2022 (Aiuti-quater) che ha modificato l’art. 119, c. 8-bis1 del Decreto Rilancio.
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Si evidenziano difficoltà nella determinazione del quoziente familiare, dopo che l'art. 9, D.L. 176/2022 (Aiuti-quater) ha modificato l’art. 119, c. 8-bis1 del Decreto Rilancio, ai fini dell’accesso al superbonus 90% per gli interventi pagati nel 2023 da persone fisiche fuori da contesti condominiali e assimilati.
Il reddito di riferimento è il risultato della seguente operazione:
numeratore: è costituito dalla somma dei "redditi complessivi" posseduti nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare e dagli altri familiari di cui all’art. 12 Tuir, presenti nel nucleo familiare e a carico nel 2022;
denominatore: è costituito dal numero di parti determinato dalla Tabella 1-bis allegata al decreto;
quoziente: la divisione non deve dare un risultato superiore a 15.000 euro, quoziente familiare che rimane fisso in tutte le situazioni.
Il reddito complessivo si determina ex art. 8 del Tuir “sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni”. Non rientrano nella tipologia, ad esempio:
redditi indicati al rigo RN50, in quanto l’Imu (o l’Ivie) sostituisce l’Irpef;
redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e Iap temporaneamente...