Novità a tutto campo (Iva e redditi) dalla legge di Bilancio 2019 (commi da 692 a 699) per i raccoglitori di tartufi e di altri prodotti non legnosi del bosco.
Ai fini Iva, i tartufi entrano al n. 15-bis nella Tab. A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972 divenendo perciò un prodotto agricolo a tutti gli effetti, a condizione però che siano prodotti nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto interministeriale (Mipaaft - Mef) di cui si rimane in attesa.
Cambiano anche le aliquote Iva applicabili alle cessioni di tartufi che vengono stabilite nelle seguenti:
- aliquota ridotta 5% per i tartufi freschi o refrigerati (Tab. A, parte II-bis, n. 1-quater);
- aliquota 10% per le cessioni di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato (Tab. A, parte III, n. 20-bis).
Per le aliquote Iva, ricordiamo che nel breve arco di tempo di 2 anni è cambiata sostanzialmente la qualificazione del prodotto “tartufo”, passato da bene di lusso (Iva 22%) a prodotto agricolo (Iva ridotta 5%), con estensione dell'aliquota agevolata del 10% ai tartufi congelati che, solo pochi mesi orsono (Ris. 2.08.2018, n. 59/E), era stata invece negata dall'Agenzia.
Infine, sempre ai fini Iva, ai sensi del nuovo art. 34-ter D.P.R. 633/1972, i raccoglitori occasionali di...