Altre imposte indirette e altri tributi 20 Gennaio 2026

Raccolta prodotti selvatici: conferme fiscali nella legge di Bilancio

La legge di Bilancio 2026 conferma il regime agevolato per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e introduce nuovi obblighi informativi per gli acquirenti, con impatti fiscali e documentali rilevanti.

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene in continuità sul regime fiscale applicabile alla raccolta occasionale di prodotti selvatici non legnosi, confermandone l’impianto agevolativo e rafforzando, al contempo, gli obblighi di tracciabilità e documentazione delle operazioni. La disciplina assume particolare rilievo per i professionisti che assistono operatori del settore agroforestale, intermediari commerciali e imprese di trasformazione.

Resta fermo il regime introdotto dall’art. 1, cc. 692-697 L. 145/2018, applicabile alle persone fisiche che svolgono in modo occasionale attività di raccolta di prodotti spontanei, quali tartufi e piante officinali. In presenza di un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, tali soggetti sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, determinata in misura fissa pari a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato annualmente entro il 16.02, mediante modello F24 ELIDE, utilizzando il codice tributo 1853 e indicando come anno di riferimento quello precedente al pagamento.
Ai fini del rispetto della soglia, rilevano esclusivamente i corrispettivi derivanti dalla mera attività di raccolta di prodotti spontaneamente rinvenibili nei boschi e nei terreni agricoli. Qualora l’attività venga avviata in corso d’anno, il limite di 7.000 euro non è soggetto a ragguaglio temporale. Diversamente, laddove la raccolta derivi da coltivazione organizzata e gestione produttiva, come nel caso delle tartufaie, l’attività rientra nell’ambito dell’impresa agricola ex art. 2135 c.c., con conseguente applicazione del regime Iva speciale di cui all’art. 34 D.P.R. 633/1972.

Sotto il profilo Iva, la legge di Bilancio 2026 non introduce modifiche: continua a trovare applicazione l’art. 34-ter D.P.R. 633/1972, che prevede l’esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli adempimenti documentali e contabili, inclusa la dichiarazione annuale, per i raccoglitori occasionali con volume d’affari non superiore a 7.000 euro nell’anno precedente. Per l’acquirente soggetto passivo Iva, l’operazione è assimilata a un acquisto da privato, senza obblighi di registrazione nei registri Iva, né di indicazione nelle liquidazioni periodiche o nella dichiarazione annuale; resta ferma la rilevazione in prima nota ai fini della deducibilità del costo.

Le principali novità riguardano gli obblighi documentali. In caso di acquisto da raccoglitori occasionali, l’acquirente deve comunicare annualmente alla Regione competente la quantità e la provenienza dei prodotti commercializzati. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, c. 932 L. 199/2025, il documento di acquisto deve ora indicare anche la Regione di raccolta dei beni, oltre agli elementi già previsti: data di cessione, generalità e codice fiscale del cedente, codice della ricevuta attestante il versamento dell’imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto e corrispettivo pattuito. Resta applicabile l’imposta di bollo di 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.
In assenza dei requisiti per accedere al regime agevolato, continua ad applicarsi la ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 25-quater del D.P.R. 600/1973, con obbligo di rivalsa sui compensi corrisposti.

Il quadro delineato dalla legge di Bilancio 2026 rafforza dunque la stabilità del regime agevolato, richiedendo però maggiore attenzione agli adempimenti informativi e alla corretta qualificazione dell’attività svolta.