Secondo un contribuente, la cartella di pagamento inviatagli era nulla in quanto era stata omessa la notifica dei presupposti avvisi di accertamento, considerato che la loro notifica non si sarebbe perfezionata, mancando la prova della spedizione della “raccomandata informativa”, necessaria in mancanza di consegna/ricezione diretta di detti atti al loro destinatario, come previsto dall'art. 60, c. 1, lett. b-bis) D.P.R. 600/1973; il contribuente aveva inoltre dedotto l'insussistenza della qualità di "familiare" della persona ricevente gli atti impositivi.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 6.09.2017 n. 20863, ha ritenuto infondata la censura, ribadendo innanzitutto il principio per cui “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato a nullità della notifica il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego...