Con un intervento della Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ordinanza 13.03.2023, n. 7219) viene ribadito un principio, sovente celato nell’ombra di alcune inspiegabili interpretazioni erariali, in base al quale il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi dell’art. 43, D.P.R. 600/1973, non può ritenersi operante con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive, in quanto per questo comparto impositivo non sono previste sanzioni penali ai sensi del D.Lgs. 74/2000.
La vicenda in commento trae spunto dalla notifica di un avviso d’accertamento avente ad oggetto i tributi Irpef, Iva e Irap rispetto alla contabilizzazione di costi ritenuti relativi ad operazioni inesistenti, che conducevano alla rideterminazione delle consistenze reddituali ed alle conseguenti rideterminazioni delle imposte dovute, compresa l’Irap. Nei giudizi di merito, veniva confermata la validità degli accertamenti, concernenti i comparti impositivi delle Imposte sui redditi (nel caso in specie: Irpef) e dell’Iva, mentre non veniva confermata la validità per il raddoppio dei termini d’accertamento per l’Irap. Ricorreva pertanto per la cassazione della sentenza l’Amministrazione Finanziaria, sostenendo che il giudice di secondo grado aveva erroneamente ritenuto la decadenza dell'ente impositore dal potere di esercitare la pretesa tributaria, applicandosi anche per l’Irap il raddoppio dei termini di...