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Imposte e tasse 03 Settembre 2020

Raddoppio del fringe benefit per lavoratori dipendenti 2020

L'art. 112, D.L. 104/2020 apporta una sostanziosa novità transitoria alla disciplina fiscale in materia, pur senza cancellare la trappola dell'art. 51, c. 3, del Tuir.

Solo per l'anno solare 2020, la soglia per l'esenzione Irpef di beni e servizi ceduti ai dipendenti è raddoppiata, passando da 258,23 a 516,46 euro. La nuova misura tiene conto del fatto che, in periodo di Covid-19, non tutte le aziende stanno pensando a ridurre i costi degli organici, ma ce ne sono alcune impegnate anche a sostenere il reddito dei propri dipendenti. Come è noto l'art. 51, c. 3 del Tuir consente ai datori di lavoro di erogare qualunque tipologia di beni e servizi non denaro al personale dipendente, esenti da tassazione purché il valore normale delle utilità concesse rimanga inferiore alla soglia di 258,23 Euro nell'anno solare. I principali chiarimenti sulla norma risalgono alla datata circolare del Ministero delle Finanze n. 326/1997. Per effetto della disciplina transitoria, tale limite è quindi raddoppiato. La norma prevede espressamente che il limite non costituisca una franchigia, ma una condizione soglia. Per tale ragione il superamento dell'importo fissato nella norma comporta la tassazione dell'intero importo. Questa considerazione, unita a quella che il valore normale è facilmente opinabile dal Fisco, scoraggia molte aziende dall'utilizzare il fringe benefit come strumento retributivo, conservandolo invece come cuscinetto per proteggersi da contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria. Per meglio capire il tema, ipotizziamo che un'azienda abbia concordato con i propri...

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