Rafforzata la detraibilità delle polizze vita “linked”
La C.T.R. Lombardia torna sull’annosa questione della qualifica di tali prodotti come assicurativi oppure finanziari, esprimendosi a favore del contribuente.
A cura di Filippo Onorato e Calogero Vecchio
Le sentenze della C.T.R. Lombardia 17.05.2021, nn. 1864 e 1865 hanno affermato il principio secondo cui, per la qualificazione delle polizze cosiddette unit linked (di seguito UL) alla stregua dei contratti assicurativi, sono necessari (e sufficienti) questi aspetti:
pagamento di un premio da parte dell'assicurato;
prestazione dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o di altro evento previsto.
I giudici lombardi si sono conformati ai principi statuiti dalla Corte generale UE nella causa C-542/16-2018, valorizzando la normativa regolamentare di cui all’art. 2, p. 3, della Dir. 92/2002.
Tuttavia, la tesi della Corte UE non sempre è stata avvallata dalla giurisprudenza italiana (Cass. sent. n. 6319/2019 e n.10333/2018), secondo cui per definire un contratto come prodotto assicurativo è necessario che vi sia il “trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore”, oltre all’effettiva sussistenza del rischio demografico.
Le Cassazioni avevano individuato una serie di ulteriori indicatori che, se verificati, potrebbero portare al disconoscimento di tali polizze come contratti assicurativi; tra i più frequenti si rilevano:
assenza di garanzia del capitale versato;
riscatto libero in qualsiasi momento;
pagamento del premio in un’unica soluzione e investimento in fondi scelti dal contraente.
Anche l’Agenzia delle Entrate, sempre...