ETS ed Enti non commerciali 26 Giugno 2025

Rami Onlus di enti ecclesiastici “affidati” in gestione a terzi

La fine della disciplina Onlus impone riflessioni urgenti agli enti ecclesiastici che hanno attivato un ramo Onlus dato temporaneamente in affitto d’azienda ad altro soggetto: senza attività di interesse generale non è possibile accedere al Runts, con il rischio di perdere benefici fiscali.

Immaginiamo questa situazione. Un ente ecclesiastico gestisce una casa di riposo (o qualsiasi altra attività Onlus svolta in forma d’impresa) utilizzando un edificio di proprietà (in regime d’impresa); alla fine degli anni '90 decide di costituire un ramo Onlus per godere delle agevolazioni introdotte dal legislatore alla Sezione II del D.Lgs. 460/1997. Con il trascorrere del tempo, però, emergono significative “fatiche” in relazione alla conduzione in equilibrio dell’attività, le cui cause possono essere ricondotte alla difficoltà nell'individuare persone adatte per la gestione dell’opera, e/o ai deficit economico-finanziari di diversa origine. Il rimedio che l’ente ecclesiastico individua è il passaggio temporaneo della gestione a un imprenditore dotato delle necessarie competenze e di un’adeguata struttura organizzativa (dipendenti, risorse finanziarie, economie di scale, ecc.) in forza di un contratto di affitto d’azienda (art. 2562 c.c.) anche per poter avere un ritorno economico-finanziario.
Senza entrare nel merito della scelta fatta, nel caso in esame l’ente ecclesiastico ha mantenuto l’iscrizione del ramo Onlus nell’Anagrafe Onlus: qui sta la delicatezza della situazione e ora, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e la cessazione dell’Anagrafe Onlus, l’ente ecclesiastico non può non interrogarsi circa il da farsi.
Infatti, con l'affitto d’azienda la titolarità dell’attività di casa di riposo è stata trasferita, anche se solo temporaneamente, al soggetto gestore (cooperativa sociale, fondazione civile o di culto, società di capitale ...) e l’ente ecclesiastico, per ora, non gestisce più alcuna attività. Questa situazione gli impedisce di trasformare il ramo Onlus in un ramo di Terzo settore o d’impresa sociale in quanto, come detto, non sta svolgendo alcuna attività di interesse generale.
Nel contempo, la mancata iscrizione al Runts o al Registro delle Imprese, sezione imprese sociali, entro il 31.03.2026 determina per l’ente ecclesiastico l’impossibilità di avvalersi della previsione dell’art. 34, c. 13 D.M. 106/2020 e, contemporaneamente, comporta l’assoggettamento al successivo comma 14.
In altri termini l’ente ecclesiastico si ritrova a dover affrontare un passaggio assai stretto: non avendo i requisiti per iscriversi al Runts, in quanto ha dismesso (anche solo temporaneamente) le sue attività finora Onlus, e ora di interesse generale, non pare poter evitare l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale (cf. Circolare n. 59/2007); nel contempo, occorre considerare che il patrimonio che dovrebbe devolvere è attualmente oggetto di un diritto di un terzo soggetto, il conduttore dell’azienda in affitto.
Certamente la criticità della situazione sussisteva già in vigenza del solo regime Onlus (art. 5 D.M. 266/2003, Cancellazione dall’Anagrafe Onlus); tuttavia, l’imminente passaggio al regime del Terzo settore aggrava la situazione in quanto la cancellazione dall’Anagrafe Onlus non avviene più caso per caso in forza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione, ma come effetto automatico conseguente all’abrogazione delle norme di cui alla Sezione II del D.Lgs. 460/1997.

Una soluzione potrebbe essere quella di dare inizio ad altre attività di interesse generale (diverse da quella di casa di riposo concessa in affitto d’azienda) e provvedere tempestivamente alla costituzione di un ramo di Terzo Settore; tuttavia, è evidente che si tratta di una opzione obtorto collo, in quanto assunta solo per non dover affrontare le conseguenze di cui si è detto sopra, che apre altri scenari che l’ente ecclesiastico deve puntualmente valutare.
In conclusione: se questa situazione fosse solo un caso di scuola, la problematicità verrebbe immediatamente meno; in caso contrario, occorre cominciare a studiare le norme, i contratti, la storia dell’ente ecclesiastico e, magari, anche accettare di affrontare qualche decisione onerosa/dolorosa.