Coop e terzo settore 30 Giugno 2022

Ramo di Terzo settore dell’ente religioso: le novità del D.L. 73/2022

Sono stati resi immediatamente applicabili alcuni articoli del Codice del Terzo settore, pur in assenza dell’autorizzazione della Commissione Europea alla quale era subordinato l’entrata in vigore dell’intero regime fiscale degli ETS.

L’art. 26 D.L. 73/2022 ha disposto l’immediata applicazione agli enti iscritti al RUNTS (e, dunque, anche ai rami di Terzo settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti) di alcune norme agevolative del Codice di Terzo settore che finora erano applicabili in via anticipata e transitoria solo alle Onlus (e alle OdV e APS). Non si tratta di tutte le norme che attendono di entrare pienamente e definitivamente in vigore con l’inizio del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea, ma solo di quelle elencate nell’art. 104, c. 1, primo periodo del Codice: “Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro” (art. 26). Per quanto riguarda i rami degli enti religiosi, si segnalano le seguenti disposizioni: l’art. 77, che disciplina i “Titoli di Solidarietà” prevedendo agevolazioni per gli emittenti, i sottoscrittori e per gli enti di Terzo settore che beneficiano del credito; l’art. 78, che assoggetta i redditi di capitale percepiti per operazioni realizzate attraverso i “Social Lending” alla medesima ritenuta alla fonte prevista per i titoli di Stato; l’art. 81, che introduce un credito di imposta per coloro che erogano liberalità in denaro a favore del Terzo settore per sostenere il...

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