Per la costituzione del Ramo ETS (Ente del Terzo settore) o IS (Impresa sociale) di un ente religioso (vedi art. 4, c. 3 del CTS e art. 1, c. 3 D.Lgs. 112/2017) è necessaria anzitutto l'individuazione precisa del perimetro delle attività del “ramo” e dei beni che entrano a farne parte.
La rappresentazione contabile di questa operazione può venire formalizzata in un documento che chiameremo “Situazione patrimoniale iniziale”, in cui dalla contrapposizione tra attività e passività, emergerà il patrimonio netto del “ramo”.
La soluzione più pratica, in questa operazione sarebbe quella di “assumere” la situazione patrimoniale del ramo Onlus e di trasferirla pari pari nel ramo ETS-IS: questo, nell'ipotesi (semplificata) in cui si volesse confermare nel nuovo “ramo” la stessa situazione precedente.
Ma le cose non sono così semplici. A quale titolo, per esempio, i beni strumentali per svolgere le attività del ramo potrebbero non fare parte dei beni del ramo e non essere inclusi nel patrimonio di cui all'art. 1, c. 3 D.Lgs. 112/2017? La domanda proviene dal fatto che sotto il regime Onlus, in molti casi, si era sostenuta una generica “messa a disposizione” del bene per l'attività del “ramo”, anche in assenza di un vincolo formale.
Questa non-soluzione veniva in qualche modo avallata dal fatto che, sotto il...