L'ISA Italia 510 impone al revisore che accetta un nuovo incarico di acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi in relazione ai saldi di apertura. In particolare, il revisore entrante dovrà essere capace di escludere con ragionevole certezza che: 1) questi ultimi siano affetti da errori significativi; 2) il quadro finanziario sull'informativa applicabile (e quindi i principi contabili) sia stato disapplicato dalla società nell'esercizio precedente.
A tal fine, una delle attività fondamentali per il nuovo revisore, sia in fase di accettazione dell'incarico sia in un secondo momento, è rappresentata dal contatto con il precedente revisore. Per potersi formare un convincimento sui saldi di apertura, infatti, il revisore entrante avrà bisogno di prendere visione delle carte di lavoro del revisore uscente, non potendo semplicemente fare fede al giudizio rilasciato sul bilancio dell'esercizio precedente. A disciplinare i rapporti tra i 2 professionisti interviene lo stesso art. 9-bis, c. 5 D.Lgs. 39/2010, laddove dispone uno specifico obbligo di collaborazione a carico del revisore uscente. Il revisore uscente è tenuto, infatti, a fornire al nuovo revisore tutte le informazioni che riguardano l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione effettuata sul bilancio della società. Se da un lato sussiste questo specifico obbligo di collaborazione sancito dall'art. 9-bis, dall'altro...