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Imposte e tasse 24 Aprile 2019

Rapporto dei forfetari con i datori di lavoro


Procedendo con l'analisi della circolare 10.04.2019, n. 9/E sul regime forfetario, passiamo a trattare la lettera d-bis), ossia la causa ostativa dei rapporti con i datori di lavoro. Si ricorda che la lettera d-bis) prevede che non possano avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi nei 2 anni precedenti o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori. Fanno eccezione i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto la pratica obbligatoria della professione. Anche questa causa, così come quella del requisito della riconducibilità dell'attività economica, richiede un monitoraggio nel corso dell'anno in cui si applica il regime e non la verifica del dato stock nell'anno precedente. Per esempio, un contribuente che abbia concluso un rapporto di lavoro nel 2018 potrà accedere al regime dei forfettari nel 2019 (nel rispetto ovviamente degli altri requisiti) poi se nel 2019 (ossia al 31.12.2019) risulta che avrà fatturato prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro, fuoriuscirà nel 2020. Analizziamo il significato che è stato attribuito ai diversi termini: • il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto: se i compensi percepiti/ricavi conseguiti verso il datore superano...

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