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Estero
22 Ottobre 2026
Rappresentante fiscale: requisiti stringenti e garanzie a scaglioni
Al rappresentante fiscale i DD.MM. 4.12.2024 e 9.12.2024, attuativi del D.Lgs. 13/2024, impongono requisiti soggettivi di onorabilità e garanzie finanziarie calibrate sul numero di soggetti non residenti rappresentati.
Il D.Lgs. 13/2024, intervenendo sull’art. 17, c. 3 D.P.R. 633/1972, ha ridisegnato in senso restrittivo la figura del rappresentante fiscale Iva del soggetto non residente, cui il cedente o prestatore estero deve ricorrere quando non opti per l’identificazione diretta (ex art. 35-ter) e non trovi applicazione il reverse charge esterno. In particolare i DD.MM. 4.12.2024 e 9.12.2024 hanno dato attuazione a questa riforma, introducendo requisiti soggettivi di onorabilità e un sistema di garanzie finanziarie che cambia la natura stessa del ruolo.
Sul piano soggettivo, indipendentemente dallo Stato di residenza del rappresentato, chiunque intenda assumere l’incarico deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, di: non avere riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari; non avere procedimenti penali pendenti in fase di giudizio per le stesse fattispecie; non avere commesso violazioni gravi e ripetute in materia tributaria e contributiva; non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia.Se il rappresentante è una persona giuridica, questi requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente. I nominativi dei rappresentanti fiscali in regola con i requisiti soggettivi, e con l’eventuale garanzia, sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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