Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito il servizio di verifica dei rappresentanti fiscali che hanno i requisiti per essere nominati tali dagli operatori non residenti, anche stabiliti in Paesi extra-UE, e hanno prestato l’idonea garanzia.
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme Iva siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, con l’art. 17, c. 3 D.P.R. 633/1972, i medesimi sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato.
In quest’ultimo caso, ai sensi dell'art. 1, c. 4 D.P.R. 441/1997, il rapporto di rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'ufficio Iva con le modalità previste dall'art. 35 D.P.R. 633/1972 (modelli AA9/12, AA7/10), sempre che di data anteriore al passaggio dei beni. L'annotazione delle lettere commerciali in appositi registri presso l'ufficio Iva è consentita solo per il conferimento di incarichi che comportano passaggio di beni.
Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme Iva. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
La disciplina introdotta dall’art. 4, c. 1 D.Lgs. 12.02.2024, n. 13 prevede che il rappresentante fiscale oltre ad essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.M. 31.05.1999, n. 164, rilasci idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati. In base ai criteri stabiliti dal D.M. 9.12.2024, ad esempio, è sufficiente la dichiarazione per i soggetti che assumono una sola rappresentanza mentre per chi rappresenta da 2 a 9 soggetti, il valore massimale minimo della garanzia è di 30.000 euro.
I requisiti soggettivi sono attestati dal soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, presentata alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo.
La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 L. 10.06.1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni in favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale. La garanzia è consegnata di persona presso la medesima Direzione provinciale.
Il rappresentante fiscale che esercita l'opzione per l'inclusione del numero di partita Iva nella banca dati VIES ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Nel caso di mancato adempimento è irrogata la sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro e non si applica il cumulo giuridico.
