L'adempimento va considerato alla luce delle condizioni di favore straordinarie in materia di decadenza e dilazione.
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Entro il 30.09.2021, fatte salve ulteriori modifiche dell’ultima ora, dovranno essere versate la rate sospese, maturate nel periodo dall’8.03.2020 al 31.08.2021, per effetto della moratoria disposta nell’art. 68, D.L. 18/2020.
Unica soluzione - La norma prevede che gli importi non versati all’agente della riscossione dovrebbero essere corrisposti in un’unica soluzione entro la fine del mese successivo a quello di termine del periodo di sospensione.
Dilazione - Per alleviare i contribuenti, la normativa Covid (art. 13-decies, D.L. 137/2020) ha stabilito che per tutte le dilazioni in corso all’8.03.2020 e per quelle richieste entro la fine di quest’anno, la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 10 rate non pagate, in luogo delle ordinarie 5.