Il caso si riferisce alla dibattuta questione dei crediti d'imposta e del confine, talvolta sottile, tra credito non spettante e credito inesistente. Nel caso in rassegna, una società aveva utilizzato in compensazione il credito d'imposta previsto dal D.L. 70/2011 per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università. Dal controllo dell'Agenzia delle Entrate era risultato che la società non aveva effettuato alcuna attività di ricerca, pertanto il credito d'imposta era del tutto inesistente, in quanto creato “ad arte” per poter effettuare la compensazione di altri tributi a debito. La società aveva provveduto, immediatamente dopo il contraddittorio, al versamento delle somme indebitamente utilizzate, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997. L'Agenzia delle Entrate, invece, sostenendo la totale assenza di attività che giustificasse la spettanza del credito d'imposta, notificava l'avviso di accertamento con applicazione della sanzione di cui all'art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997.
La C.T.R. Toscana, chiamata a decidere sull'appello presentato (sent. n. 31/02/2021), ha negato che si potesse applicare il ravvedimento al caso in esame, in quanto era acclarato il fatto che la società non avesse effettuato alcuna attività di ricerca e pertanto il credito era da considerarsi inesistente. Il ravvedimento previsto...