L'istituto del ravvedimento operoso, dopo il restyling operato dalla legge di Stabilità 2015, è stato ampliato con lo scopo di incentivare la compliance del contribuente. L'art. 13, D.Lgs. 472/1997 consente al contribuente di correggere errori e omissioni, anche incidenti sulla determinazione dell'imposta, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa entro la scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di accertamento. Completa il quadro il ravvedimento parziale previsto dal recente Decreto Crescita. Quindi, è chiara la volontà del legislatore di incentivare l'utilizzo di tale strumento per spingere il contribuente all'adempimento. Tuttavia, sotto il profilo penale-tributario si rileva una frattura tra dottrina e giurisprudenza, da un lato, e Amministrazione Finanziaria, dall'altro.
E' controverso, in particolare, se il ravvedimento sia possibile in presenza di reati fraudolenti come quello previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000 (indicazione in dichiarazione di elementi fittizi o altri documenti per operazioni inesistenti). La questione non è di poco conto, poiché l'art. 13-bis, c. 1 D.Lgs. 74/2000 prevede che il contribuente possa beneficiare della riduzione della pena se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, estingue il debito tributario comprese sanzioni e interessi, mediante integrale pagamento. Il comma 2 prevede che l'applicazione...