Con la circolare 19.06.2026, n. 16, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è intervenuta nuovamente sulla disciplina dell’adempimento spontaneo e del ravvedimento operoso in materia doganale, fornendo chiarimenti alla luce della riforma delle sanzioni doganali introdotta dal D.Lgs. 26.09.2024, n. 141. L’intervento assume particolare rilievo perché corregge le indicazioni della precedente circolare 30.12.2025, n. 38, che aveva delineato il nuovo quadro operativo per la regolarizzazione spontanea delle violazioni doganali a decorrere dal 1.01.2026.La circolare n. 16/2026 ribadisce che il ravvedimento operoso si applica alle sanzioni doganali e consente di correggere eventuali errori, anche per prevenire un procedimento penale per contrabbando. L'adempimento spontaneo in dogana permette la riduzione delle sanzioni sia in ambito amministrativo, sia penale. Sul piano interpretativo, sono richiamati gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate in materia (ris. 23.06.2011, n. 67/E e circ. 2.08.2013, n. 27/E e 12.10.2016, n. 42/E). Tra i chiarimenti di maggiore interesse figura la conferma dell’ammissibilità del cosiddetto ravvedimento frazionato. L’ADM riconosce infatti la possibilità di effettuare la regolarizzazione attraverso versamenti eseguiti in momenti differenti, purché il debito tributario venga integralmente estinto prima del pagamento degli interessi e della sanzione ridotta. In tali ipotesi, la misura della sanzione applicabile deve essere...