Per le sanzioni tributarie non si può ricorrere al ravvedimento operoso parziale; è questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza 13.09.2018, n. 22330. La pronuncia è riferita al di una società che, in relazione a un debito per IVA versato tardivamente, aveva prima effettuato una compensazione parziale con un credito per Irpeg poi non ritenuta valida in sede giudiziale, per calcolare poi la sanzione connessa al tardivo versamento sull'ammontare del versato (debito IVA al netto del credito compensato).
Secondo la società, ai fini sanzionatori sarebbe stato valido un ravvedimento operoso parziale per l'importo coperto da sanzione e interessi versati.
Esemplificando, se il debito IVA fosse stato di 100 e il credito erroneamente compensato di 40, il corretto ravvedimento operoso su 60 avrebbe sanato tale somma e reso assoggettabile a sanzione piena per omesso versamento solo l'importo di 40, relativo al credito non ritenuto compensabile.
Secondo i giudici di legittimità, in merito alle sanzioni amministrative tributarie, l'art. 13, c. 2 D.Lgs. n. 472/1997 rende inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto per il perfezionamento del ravvedimento sono obbligatori sia la regolarizzazione dell'obbligo tributario, sia il versamento integrale della sanzione in misura ridotta e degli interessi legali; pertanto, il pagamento della sanzione in misura ridotta e degli interessi riferiti esclusivamente...