Ravvedimento operoso “speciale”, tutto chiaro (ma non semplice...)
Le 3 circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate non sono state sufficienti a fugare tutte le perplessità sulla “tregua fiscale”. Da qui un nuovo intervento normativo. Complicato, ma forse risolutivo.
Norma di interpretazione autentica: questo è l’art. 21 D.L. 30.03.2023 n. 34 (Decreto Bollette): si interviene, in particolare, sulla disciplina del cosiddetto ravvedimento operoso “speciale” (art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022), precisando che sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni con le caratteristiche seguenti:
rilevabili attraverso la liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e art. 54-bis D.P.R. 633/1972 per l’Iva);
relative alle imposte dichiarate, ma non pagate, alle detrazioni fruite in misura maggiore rispetto a quella consentita, alla compensazione di crediti derivanti da dichiarazione omessa, nonché alle violazioni di natura formale regolarizzabili mediante l’art. 1, cc. 166-173 L. 197/2022;
relative agli obblighi di monitoraggio fiscale, ossia l’omessa o errata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (art. 4 D.L. 167/1990), comunque sanabile con l’ordinario ravvedimento operoso. Tuttavia, e questo è il tratto di particolare interesse, anche in presenza di quest’ultima irregolarità, il ravvedimento speciale rimuove le violazioni relative ai redditi di fonte estera (ad esempio, immobili locati, plusvalenze per cessione di partecipazioni), all’Ivafe e all’Ivie non rilevabili tramite la liquidazione automatica delle dichiarazioni. In altri termini, chi ha presentato la dichiarazione dei...