Le limitazioni introdotte dalla circolare n. 2/E/2023 alla luce dell'art. 1, cc. da 153 a 159 L. 197/2022 e delle disposizioni su controlli automatici e controlli formali.
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Secondo la circolare n. 2/E/2023, non rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in base agli artt. 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, mentre la norma si limita ad affermare che il ravvedimento speciale è fruibile per le violazioni "diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 L. 197/2022". Sono da considerare i seguenti 2 aspetti:
non tutte le riprese ex artt. 36-bis e 54-bis confluiscono in un avviso bonario, che è l’oggetto della definizione agevolata con la sanzione ridotta al 3% disciplinata dai commi citati;
la definizione agevolata dell’avviso bonario liquidatorio presuppone l’avvenuta notifica della comunicazione: ciò dovrebbe quindi legittimare la possibilità di ricorrere al ravvedimento speciale prima della notifica dell’avviso stesso.
Le violazioni ex art. 36-bis si riferiscono a quanto può emergere dal controllo effettuato sulla sola base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria.
Le altre violazioni, invece, rientrano in un controllo formale riferito alla verifica della corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alla documentazione conservata dal contribuente, avendo riguardo principalmente a ritenute, detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.