IVA 26 Settembre 2024

Re-distribuzione di servizi esenti Iva, quanti problemi

La re-distribuzione di servizi esenti Iva presenta sfide complesse, tra cui il mantenimento dell'esenzione e l'impatto sulla detrazione Iva tramite il pro-rata. Diverse interpretazioni dell'Agenzia rendono la questione ancora più articolata.

La re-distribuzione di servizi in ambito Iva comporta problematiche spesso sottovalutate. Gli artt. 14 e 28 della Direttiva in ambito comunitario e l’art. 3, c. 3 D.P.R. 633/1972 dispongono che la vendita a un cliente di un servizio allestito da un terzo (mandante) debba riprodurre il regime Iva del rapporto tra il terzo e l’ultimo venditore (o mandatario) secondo il cosiddetto principio di omologazione. In sostanza, il mandante vende il servizio come se fosse prodotto da lui, riversa il corrispettivo al mandatario e trattiene per differenza una commissione che rappresenta il proprio guadagno. Fin qui il meccanismo è semplice e viene applicato senza troppe riflessioni.Ma che succede se il servizio prodotto dal mandante terzo si qualifica per l’esenzione?L’Agenzia ha più volte confermato (cfr. risposta n. 10/2020) che il riaddebito del servizio deve seguire il medesimo trattamento Iva (imponibilità, aliquota, esenzione o esclusione) dell’acquisto del servizio.La prima questione che si pone è se tale servizio possa mantenere l’esenzione ancorché questa sia soggettiva e la vendita sia stipulata dal mandatario. Qui l’esempio corre alle prestazioni sanitarie fatturate da una struttura che fornisce servizi di welfare al datore di lavoro, ma sono rese alla persona da professionisti sanitari. La questione va risolta secondo i principi generali e cioè ribaltando sul mandante datore di lavoro l’esenzione applicata dai professionisti sanitari stante l’identità...

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