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Imposte e tasse 12 Agosto 2022

Reati tributari: messa alla prova e inadeguatezza del programma

L’inadeguatezza emergente dalla pianificazione del programma per l’accesso alla “messa alla prova” rappresenta la prima condizione per l’accesso all’istituto.

Nella sentenza della Cassazione penale n. 25805/2022 viene posta in evidenzia l’importanza dell’adeguatezza del programma riferito alla sospensione della pena con “messa alla prova”. I giudici di Piazza Cavour ribadiscono come, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato vada operato sulla base degli elementi istituzionalmente evocati dall’art. 133 c.p., in relazione non soltanto all'idoneità dello stesso a favorire il reinserimento sociale dell’imputato, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, c. 5 c.p.p. Con la sospensione del procedimento penale e conseguente messa alla prova, l’imputato, anche per ciò che attiene alle fattispecie correlate a reati tributari, può essere affidato al competente Ufficio di esecuzione penale esterna, per lo svolgimento di un apposito programma, che prevede come attività obbligatorie lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della...

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