Le responsabilità dell'amministratore nei confronti della società hanno una doppia natura, contrattuale ed extracontrattuale (anche detta aquiliana): la prima è riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato, in base alle quali l'amministratore agisce in nome e per conto della società ed è tenuto ad operare con la “diligenza del buon padre di famiglia”; la seconda sussiste se l'amministratore pone in essere condotte illecite da cui derivano conseguenze patrimoniali o di altro genere per la società (art. 2043 C.C.), che potrebbero comportare la richiesta del risarcimento dei danni subiti dalla società medesima. Tali principi di diritto, ampiamente condivisibili, trovano ulteriore conferma nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3458/2020. Il caso riguarda i reati tributari commessi dal legale rappresentante di una società, nello specifico il presidente del consiglio di amministrazione e i reati sono quelli previsti dagli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000, rispettivamente, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Premesso che dalla prospettazione dei fatti non emergeva alcun consenso di tutti gli azionisti alla realizzazione delle condotte illecite, l'amministratore tra i motivi del ricorso eccepiva che la società era priva di legittimazione a costituirsi parte civile, considerato che le sue condotte, nel frattempo estinte per prescrizione, avevano arrecato un danno solo all'Erario e non anche alla stessa società, che lamentava sia un danno patrimoniale in relazione al pagamento degli interessi e sanzioni connessi agli illeciti, sia un danno di immagine per la propria reputazione e onorabilità in conseguenza del comportamento illecito del proprio legale rappresentante.
I giudici, nel richiamare una precedente sentenza della stessa Suprema Corte, hanno argomentato come segue: “atteso che nonostante la persona offesa dei reati tributari sia l'Agenzia delle Entrate, quale titolare dell'interesse protetto, ciò non esclude che non vi possano essere altri soggetti danneggiati dai medesimi reati”. Vale e dire che la pretesa risarcitoria della società è fondata, perché le condotte illecite realizzate dall'amministratore sono state produttive sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine; pertanto, in capo all'amministratore sono congiuntamente configurabili la responsabilità contrattuale per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla sua posizione in seno alla società, e la responsabilità extracontrattuale per i danni ad essa cagionati.
Di recente, i reati tributari sono entrati nel catalogo di quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, che ne rispondono se sono commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da chi è sottoposto alla direzione e vigilanza di un apicale. Poiché i fatti in questione risalgono a un periodo antecedente, è plausibile ritenere che anche per tale motivo nessuna contestazione al riguardo è stata mossa alla società. In merito, è consigliabile che le imprese si dotino degli strumenti adatti a scongiurare e contrastare i rischi di commissione di reati tributari; per esempio, adottando un modello organizzativo che preveda adeguate procedure per gestire i cicli attivo e passivo, tanto più che i reati tributari possono riverberare i loro effetti anche sul bilancio d'esercizio, con il verosimile rischio di commettere taluni reati societari (es.: false comunicazioni sociali), a loro volta presupposto della responsabilità amministrativa da illecito.
