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Revisione 11 Luglio 2019

Reato di falso in bilancio e responsabilità penale per i sindaci


I sindaci possono essere chiamati a rispondere per reati propri oppure a titolo di concorso con altri soggetti, in genere gli amministratori, per i reati commessi da quest’ultimi. Ciò mediante una condotta di tipo commissivo, nel primo caso, oppure omissiva, in virtù della loro posizione di garanzia, nel secondo, qualora abbiano omesso di vigilare sull’operato degli amministratori, impedendo il verificarsi dell’evento costitutivo del reato. Identici principi valgono per i revisori legali, i quali sono però anche soggetti attivi degli specifici reati previsti. Ratio del reato - La norma è contemplata dall'art. 2621 C.C.: "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica...

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