Con la sentenza 26.03.2019, n. 8413 la Corte di Cassazione riafferma un orientamento giurisprudenziale già consolidato sul presupposto impositivo Irap nell'ipotesi in cui il medico eserciti la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa esterna. Con riferimento ai principi enunciati nella sentenza 9451/2016, tra cui quello secondo cui il contribuente “sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse”, la Corte ha dichiarato difforme a tali principi la decisione della C.T.R. Lombardia che riteneva sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione nel caso di un chirurgo che svolgeva la propria professione in sale operatorie dotate di personale e attrezzatura facenti capo a soggetti terzi. Lo stesso principio era già stato ribadito nell'ordinanza 7.05.2018, n. 10916, secondo la quale non sono soggetti a Irap i proventi che un medico percepisce per le attività svolte “extra moenia” in strutture sanitarie delle quali non è responsabile.
Nell'ordinanza 29.03.2019, n. 8865 la Corte ha precisato come lo svolgimento dell'attività di medico nell'ambito della medicina di gruppo non sia di per sé indice di autonoma organizzazione ai fini Irap, posto che “la medicina di gruppo, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 270/2000, non è...