Condizioni e presupposti legittimanti - A differenza delle società di capitali ordinarie, la struttura cooperativa si fonda sul principio della porta aperta e sul perseguimento dello scopo mutualistico. Ai sensi dell’art. 2532, c. 1 c.c. il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, quali le modifiche sostanziali dell’oggetto sociale, la trasformazione della società o la traslazione della sede all’estero, nonché nelle ulteriori ipotesi eventualmente contemplate dallo statuto. L’evento legittimante deve essere reale e provato, poiché il recesso non può tradursi in uno strumento arbitrario per svincolarsi dagli impegni assunti nei confronti della cooperativa.Procedura - La procedura prende avvio con la formale comunicazione della dichiarazione di recesso inoltrata dal socio tramite raccomandata A/R o PEC. Come chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25137/2026, la comunicazione del socio non costituisce una semplice “domanda”, bensì una dichiarazione unilaterale ricettizio-negoziale corrispondente al passaggio all’esercizio di un diritto potestativo allo scioglimento del vincolo sociale. Pertanto, il recesso non richiede un’accettazione consensuale o discrezionale da parte del Consiglio di Amministrazione; la deliberazione della società opera esclusivamente come condizione di efficacia del negozio unilaterale. L’organo amministrativo ha un potere di apprezzamento vincolato: è tenuto alla mera verifica dei...