Ai sensi dell’art. 81 c.p. chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione, ovvero con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, anziché con la somma degli anni previsti per le diverse disposizioni di legge violate.
L’art. 99 c.p., disciplinando la recidiva, prevede un aumento di pena del reato per cui si procede quando l’imputato sia già stato condannato per un delitto non colposo e rappresenta un'aggravante con il conseguente aumento della pena. Si discute in giurisprudenza sulla compatibilità dei due istituti e se la commissione di diversi reati uniti dal vincolo della continuazione costituisca un’unica ipotesi delittuosa, idonea a far venir meno la contestazione della recidiva o meno.
Un primo indirizzo di segno maggioritario ritiene tra loro compatibili i due istituti (Cass. pen. Sez. unite 17.10.1996 n. 9148). Un secondo orientamento, minoritario, ritiene viceversa che il riconoscimento del vincolo della continuazione integrerebbe una condizione ostativa all’applicazione della recidiva, in quanto i reati avvinti dalla continuazione rappresentano segmenti di un’unica...