Reclusione e sanzione amministrativa per le attestazioni mendaci
Con un recente provvedimento, il legislatore ha reintrodotto le cessioni a cascata dei crediti edilizi ma ha anche potenziato le sanzioni a carico dei professionisti tecnici.
È stato pubblicato il D.L. 25.02.2022 n. 13 che, oltre al ripristino delle cessioni multiple dei crediti (non solo edilizi), ha introdotto alcune disposizioni in materia di bonus edilizi e di cessione (o sconto sul corrispettivo) dei crediti, inasprendo le misure finalizzate a contrastare le frodi.
Innanzitutto, il D.L. 13/2022 è applicabile a partire dal 26.02.2022 mentre il divieto di eseguire cessioni parziali successive alla prima si rende applicabile, per espressa previsione normativa, alle comunicazioni per l’opzione della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1.05.2022.
Il credito può essere successivamente oggetto di 2 ulteriori cessioni, ma soltanto a favore di determinati soggetti come gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 (TUB), le società appartenenti a un gruppo bancario di cui all’art. 64 TUB e alle imprese di assicurazione autorizzate, di cui al D.Lgs. 209/2005.
L’art. 2, c. 2 D.L. 13/2022 (Misure sanzionatorie frodi edilizie), in particolare, ha introdotto, nella disciplina relativa alla detrazione maggiorata del 110% e alla cessione dei crediti, il nuovo comma 13-bis.1, che prevede un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese.
Il tecnico abilitato alle...