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Imposte e tasse 28 Agosto 2020

Recuperi erariali tra sovrafatturazione e operazioni fittizie

In tali ipotesi, il recupero d'imposta può riguardare la sola componente delle operazioni effettivamente non realizzate, esclusivamente per la parte "gonfiata".

La Cassazione, chiamata a dirimere un contrasto in ordine al corretto recupero d'imposta (Iva) operabile in un contesto di operazioni di sovrafatturazione, ossia di operazioni parzialmente mai poste in essere, ha stabilito che la ripresa a tassazione dell'Iva indebitamente detratta può essere correttamente operata qualora si faccia esclusivo riferimento alla parte di fatturazione maggiorata e non già all'intera operazione, così come documentata nella fattura oggetto di contestazione. La conclusione è contenuta nell'ordinanza 13.08.2020, n. 17002 della V Sez. Civ. della Suprema Corte. In particolare, la vicenda trae spunto da un avviso di accertamento avente a oggetto il recupero di Iva indebitamente detratta, in quanto afferente a operazioni soggettivamente inesistenti contestate nell'ambito di attività illecite ricomprese in una “frode carosello”. In sede di ricorso, il giudice di prime cure accoglieva le doglianze del contribuente, sulla scorta del fatto che il Fisco non aveva adeguatamente condotto i riscontri probatori idonei ad attestare la consapevolezza del contribuente in ordine alla “partecipazione” e all'essere parte di un complesso meccanismo fraudolento. In appello, la CTR adita ribaltava invece il primo verdetto. Il ricorso del contribuente prosegue, pertanto, per la Cassazione di tale ultimo decisum, sulla scorta delle medesime motivazioni già accolte dinanzi alla CTP. La...

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