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Imposte e tasse 10 Dicembre 2021

Recupero credito d’imposta: inesistente o non spettante?

La differenza non è solo terminologica, ma sostanziale: la diversa qualificazione, infatti, ha significative ripercussioni sotto il profilo sanzionatorio, sia pecuniario sia penale.

Ampliando l’analisi su quanto recentemente pubblicato in tema di recupero del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, si esaminano le conseguenze in termini sanzionatori, evidenziando, in via preliminare, che nell’ipotesi di contestazione di un credito qualificato come “non spettante”, le sanzioni amministrative sono pari al 30% dell’importo indebitamente compensato, con possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso; ove, invece, si configuri un credito “inesistente”, le sanzioni amministrative variano dal 100% al 200%, senza possibilità di accedere a strumenti deflattivi. Sul versante penale, l’indebita compensazione scaturente da un credito non spettante o non esistente, se superiore a 50.000 euro, prevede una pena che va, rispettivamente, da 6 mesi a 2 anni di reclusione e da 18 mesi a 6 anni di reclusione. Più in particolare, l’art. 13, c. 4 D. Lgs. 471/1997 definisce “credito non spettante” l’importo utilizzato in misura superiore a quella effettivamente spettante, mentre ricade nell’ambito del “credito inesistente”, ai sensi del c. 5 del citato articolo, il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici e formali (artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972). Ciò premesso, ai fine di un...

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