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Imposte e tasse 18 Luglio 2023

Recupero edilizio e riqualificazione energetica in condominio

Nel condominio minimo, edificio composto da un numero non superiore a 8 soggetti in condominio, per beneficiare della detrazione, non è necessario il codice fiscale del condominio poiché non c'è l’obbligo di nominare un amministratore.

Il caso è molto frequente, in un’Italia costituita da tanti piccoli centri urbani e rurali, dove si trovano edifici abitati da pochissime famiglie che, per legge, non sono obbligate a costituire un condominio e a nominarne l’amministratore. Si parla, in questi casi, del cosiddetto condominio minimo, una definizione che viene utilizzata anche dall’Amministrazione Finanziaria per stabilire gli obblighi scaturenti dal beneficio dai vari bonus edilizi in vigore. Secondo l’Agenzia delle Entrate per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a 8 condòmini (prima delle modifiche apportate dalla L. 220/2012 all’art. 1129 c.c. il riferimento era a 4 condòmini) i quali, come detto, ad esempio, per beneficiare della detrazione sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti comuni, non hanno la necessità di acquisire il codice fiscale del condominio poiché non hanno l’obbligo di nominare un amministratore. In tal caso, poiché si è in assenza del codice fiscale del condominio, le fatture potranno essere emesse nei confronti del singolo condomino, o dei condòmini, che effettua, o effettuano, anche i correlati adempimenti (bonifici, ecc.). Ai fini della detrazione, ogni condomino dovrà inserire nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del...

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