Dopo oltre 23 anni (L. 30/1997 e L. 140/1997) dall'introduzione della recuperabilità dell'Iva sui crediti verso clienti in procedura concorsuale, l'Iva può finalmente essere recuperata già all'apertura della procedura e non solo al suo epilogo infruttuoso. È un importante passo in avanti verso il rispetto del principio di neutralità quello introdotto dall'art. 18 D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), grazie anche a contenziosi comunitarie e nazionali.
L'intervento normativo. Il decreto è intervenuto modificando l'art. 26 D.P.R. 633/1972. Nel nuovo c. 3-bis, lett. a), in particolare, è stato trasposto il caso delle procedure concorsuali (precedente c. 2), innovando in merito alla possibilità per il fornitore di recuperare l'Iva (attraverso la nota di variazione) “a partire dalla data” in cui il cessionario o committente inadempiente è assoggettato alla procedura sulla base delle sentenze o provvedimenti individuati dal nuovo c. 10-bis. Quest'ultimo precisa che “il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.
La possibilità di recupero non...