La detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati venne introdotta con l'art. 9 L. 28.12.2001 n. 448 e prorogata negli anni, sino all'introduzione definitiva nell'art. 16-bis del Tuir, i cui presupposti sono abbastanza semplici e così riassumibili: il contribuente può detrarre dalla propria dichiarazione il 50% del 25% delle spese sostenute per acquistare un'unità immobiliare, nella presunzione che il 25% delle spese sostenute sia relativo alle spese di ristrutturazione, sino a un massimo di 96.000 euro. In pratica, se acquisto un alloggio da un'impresa di costruzioni che ha proceduto alla ristrutturazione dell'immobile, avrò diritto di detrarre il 25% della spesa sostenuta: acquisto di unità abitativa (incluso la pertinenza) per 400.000 euro (Iva compresa), spese di ristrutturazione presunte 25%, pari a 100.000 euro, spese di ristrutturazione da indicare in dichiarazione pari a 96.000 euro, da suddividere in 10 rate annuali.
Il testo dell'art. 16-bis del Tuir indica inoltre che deve trattarsi di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, cooperative edilizie e che l'atto di vendita venga stipulato entro 18 mesi dal termine dei lavori; sembra tutto semplice: vado dal notaio, acquisto l'immobile, nell'atto viene indicato di tutto e di più, anche in...